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Accordi particolari o generali eventualmente intervenuti con l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas per l'iscrizione o il riconoscimento di particolari anzianita', non avranno effetto nei riguardi del Fondo di cui alla presente legge se non saranno approvati dal Comitato amministratore del Fondo stesso, il quale e' tenuto a stabilire le modalita', e le condizioni da osservarsi, affinche' nessun pregiudizio derivi alla consistenza patrimoniale del Fondo ed agli interessi degli altri iscritti.

Testo in vigore dal 10 agosto 1955 al 1 novembre 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-07-01;638~art38 · fonte del testo