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Costituiscono entrate del "Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas", oltre a quelle di cui ai successivo art. 26, le seguenti:
- a)le donazioni, i lasciti e qualsiasi altro provento di carattere straordinario;
- b)i proventi derivanti dall'impiego delle disponibilita' del Fondo;
- c)le somme che per qualsiasi titolo spettino al Fondo, comprese le multe e le ammente.
Testo in vigore dal 10 agosto 1955 al 1 novembre 1967
