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Costituiscono entrate del "Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas", oltre a quelle di cui ai successivo art. 26, le seguenti:

  • a)le donazioni, i lasciti e qualsiasi altro provento di carattere straordinario;
  • b)i proventi derivanti dall'impiego delle disponibilita' del Fondo;
  • c)le somme che per qualsiasi titolo spettino al Fondo, comprese le multe e le ammente.

Testo in vigore dal 10 agosto 1955 al 1 novembre 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-07-01;638~art4 · fonte del testo