Provvedimento abrogato dalla l. 6 dicembre 1971, n. 1084.
Abrogato dal 1 novembre 1967
Provvedimento abrogato dalla l. 6 dicembre 1971, n. 1084.
Abrogato dal 1 novembre 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1955 al 1 novembre 1967. 89 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per inabilita' permanente, sempreche' sussistano per l'iscritto le condizioni di cui al precedente art. 12, lettera b), la misura mensile della pensione e' di un trentanovesimo della retribuzione globale mensile dell'ultimo anno per il quale e' stato versato il contributo al Fondo, per ogni anno di contribuzione al Fondo stesso, con un minimo pari al 50 per cento della predetta retribuzione globale mensile dell'ultimo anno e fermo restando il limite massimo del 90 per cento di cui al precedente art. 13.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 DICEMBRE 1971, N. 1084
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-07-01;638~art14 · fonte del testo