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Fino a quando non sara' regolata l'assistenza di malattia nei confronti dei pensionati della previdenza sociale, il Fondo istituito con la presente legge provvede a tale assistenza mediante convenzione con Istituti o Enti adeguatamente attrezzati. Al pensionato ed al coniuge vivente a carico e, in caso di morte del pensionato, al coniuge superstite, purche' goda di pensione di riversibilita', e' concessa:
- a)assistenza sanitaria medico-chirurgica sia generica che specialistica domiciliare e ambulatoriale;
- b)assistenza farmaceutica;
- c)assistenza ospedaliera;
- d)assistenza ostetrica;
- e)concorso spese funerarie. Tutte le assistenze di cui sopra sono prestate nei limiti, nella misura e secondo le modalita' che saranno convenute con l'Ente convenzionato e che comunque non potranno essere ne' inferiori, ne' superiori a quelle che sono o che saranno in atto per i lavoratori dell'industria. Al necessario fabbisogno il Fondo provvede con le Eventuali somme eccedenti la copertura degli oneri di cui all'ultimo comma dell'art. 26 della presente legge, integrato, ove occorra, da un contributo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori che vi concorreranno rispettivamente per il 70 per cento e per il 30 per cento. Il contributo predetto e' determinato, entro il periodo di cinque anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, in una percentuale delle retribuzioni sulla base del fabbisogno, di cui al precedente comma, emergente dalle risultanze della gestione.
Testo in vigore dal 10 agosto 1955 al 1 novembre 1967
