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Le funzioni di sindaci rispetto al Fondo sono esercitate dal Collegio sindacale di cui all'art. 18 di regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato con decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 436.
Testo in vigore dal 10 agosto 1955 al 1 novembre 1967
