Provvedimento abrogato dalla l. 6 dicembre 1971, n. 1084.
Abrogato dal 1 novembre 1967
Provvedimento abrogato dalla l. 6 dicembre 1971, n. 1084.
Abrogato dal 1 novembre 1967
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2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1955 al 1 novembre 1967. 164 parole tolte, 9 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Non hanno diritto alla pensione per i superstiti:
tolto: a) le figlie maritate, anche se di eta' inferiore a quella indicata nell'art. 16;
tolto: b) il coniuge, quando:
tolto: 1) il matrimonio sia stato contratto dopo la cessazione dal servizio dell'iscritto;
tolto: 2) quando sia passata, in giudicato sentenza di separazione personale pronunziata per propria colpa;
tolto: 3) dal giorno del matrimonio a quello della morte dell'iscritto non siano trascorsi almeno sei mesi, salvo che sia nata prole, anche se postuma, o il decesso sia avvenuto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale;
tolto: 4) quando il matrimonio sia stato contratto dall'iscritto dopo compiuta l'eta' di cinquanta anni o dopo conseguita la pensione di invalidita', salvo che esso sia di due anni anteriore alla morte, ovvero sia nata prole, anche se postuma. Decadono dal diritto alla pensione:
tolto: a) il coniuge e le figlie, quando contraggono matrimonio;
tolto: b) il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidita';
tolto: c) i figli, qualora venga meno lo stato di invalidita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 DICEMBRE 1971, N. 1084
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1955-07-01;638~art18 · fonte del testo