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Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo i dipendenti delle aziende private del gas con qualifica di impiegato o di operaio in servizio effettivo alla data del 1 maggio 1946, o a quella di assunzione, se posteriore. Dall'iscrizione sono esclusi i dipendenti con qualifica di dirigente. Il personale nuovo assunto, che abbia superato il periodo di prova ai sensi del contratto collettivo di lavoro della categoria e che sia confermato dall'azienda in servizio effettivo, e' iscritto al Fondo con effetto dalla data di assunzione. E' escluso dall'iscrizione al Fondo il personale assunto per lavoro di carattere eccezionale o temporaneo, ai sensi dei contratti di lavoro della categoria o assunto temporaneamente in ottemperanza a particolari disposizioni di legge.

Testo in vigore dal 10 agosto 1955 al 18 gennaio 1961

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-07-01;638~art9 · fonte del testo