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Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo i dipendenti delle aziende private del gas con qualifica di impiegato o di operaio in servizio effettivo alla data del 1 maggio 1946, o a quella di assunzione, se posteriore.1 Dall'iscrizione sono esclusi i dipendenti con qualifica di dirigente. Il personale nuovo assunto, che abbia superato il periodo di prova ai sensi del contratto collettivo di lavoro della categoria e che sia confermato dall'azienda in servizio effettivo, e' iscritto al Fondo con effetto dalla data di assunzione. E' escluso dall'iscrizione al Fondo il personale assunto per lavoro di carattere eccezionale o temporaneo, ai sensi dei contratti di lavoro della categoria o assunto temporaneamente in ottemperanza a particolari disposizioni di legge.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L 22 dicembre 1960, n. 1593

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La L 22 dicembre 1960, n. 1593 ha disposto (con l'art. 1) che "L'articolo 9, primo comma, della legge 1 luglio 1955, n. 638, contenente norme per la previdenza del personale delle aziende private del gas, s'interpreta nel senso che sono obbligatoriamente iscritti al Fondo gli impiegati ed operai, sia attualmente in servizio sia di futura assunzione, addetti ai servizi di produzione e distribuzione del gas ed ai servizi tecnici, amministrativi, contabili ed accessori relativi ai medesimi, dipendenti da tutte le aziende che erano gia' iscritte, prima della emanazione della predetta legge, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, di cui all'articolo 2 della legge stessa, comprese quelle che oltre al servizio di sola produzione del gas svolgevano e svolgono altre attivita' industriali e commerciali, anche se prevalenti."

Testo in vigore dal 18 gennaio 1961 al 1 novembre 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 gennaio 1961

Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1955 al 18 gennaio 1961.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L 22 dicembre 1960, n. 1593

    La L 22 dicembre 1960, n. 1593 ha disposto (con l'art. 1) che "L'articolo 9, primo comma, della legge 1 luglio 1955, n. 638, contenente norme per la previdenza del personale delle aziende private del gas, s'interpreta nel senso che sono obbligatoriamente iscritti al Fondo gli impiegati ed operai, sia attualmente in servizio sia di futura assunzione, addetti ai servizi di produzione e distribuzione del gas ed ai servizi tecnici, amministrativi, contabili ed accessori relativi ai medesimi, dipendenti da tutte le aziende che erano gia' iscritte, prima della emanazione della predetta legge, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, di cui all'articolo 2 della legge stessa, comprese quelle che oltre al servizio di sola produzione del gas svolgevano e svolgono altre attivita' industriali e commerciali, anche se prevalenti."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-07-01;638~art9 · fonte del testo