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Ferma restando ogni altra disposizione in materia, gli agri destinati al consumo diretto devono essere posti in commercio in confezioni originali non manomissibili, ermeticamente chiuse, munite di contrassegno statale di garanzia, applicato in modo tale da impedire che il contenuto del recipiente possa essere estratto senza la rottura del contrassegno stesso. Su tali chiusure o sigilli deve sempre figurare una dichiarazione atta ad individuare chiaramente la ditta che ha operato il riempimento del recipiente. Sui recipienti devono, in lingua italiana ed in caratteri ben leggibili ed indelebili, essere riportati, con etichetta o, in mancanza dell'etichetta, sullo stesso recipiente:

  • a)la natura merceologica del prodotto;
  • b)l'indicazione dell'acidita' totale espressa in grammi di acido acetico per 100 millilitri di prodotto; sul valore dichiarato e' ammessa solo una tolleranza del 2,5 per cento;
  • c)il contenuto minimo garantito del recipiente;
  • d)il nome, la ditta o la ragione sociale dell'imbottigliatore e la sede dello stabilimento di imbottigliamento;
  • e)gli estremi dell'autorizzazione ministeriale di cui al successivo articolo, se trattasi di prodotti imbottigliati in Italia. Le indicazioni di cui al precedente comma possono essere fornite anche in piu' lingue, a condizione che i caratteri relativi alle diciture in lingua italiana siano uguali o superiori a quelli relativi alle diciture in altre lingue. Le denominazioni straniere possono essere adottate purche' alla dicitura straniera segua una corrispondente denominazione in lingua italiana.

Testo in vigore dal 12 agosto 1982 al 15 giugno 1986

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-08-02;527~art3 · fonte su Normattiva