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Il trasporto degli agri e' soggetto ad un apposito documento di accompagnamento, sul quale devono essere riportate le indicazioni previste per i documenti di accompagnamento dei beni viaggianti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni ed integrazioni. Il documento di accompagnamento di cui al precedente comma non e' obbligatorio per la circolazione di qualsiasi quantitativo di agro contenuto in recipienti aventi un volume nominale non superiore a 5 litri, confezionati e sigillati a norma dell'articolo 3. Negli stabilimenti di produzione e di imbottigliamento degli agri deve tenersi un registro aggiornato di carico e scarico, con fogli progressivamente numerati, sul quale devono essere annotati, di volta in volta:

  • a)la data dell'operazione;
  • b)il quantitativo entrato o uscito delle materie prime, con la specificazione della singola natura delle materie prime;
  • c)il prodotto ottenuto adottando le denominazioni di cui all'articolo 1;
  • d)il riferimento al documento che giustifica l'entrata o l'uscita;
  • e)lo scarico e la trasformazione del prodotto. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabilite le modalita' per l'emissione dei documenti di accompagnamento, per la tenuta dei registri di carico e scarico, per il controllo dell'uso di dette documentazioni.

Testo in vigore dal 12 agosto 1982 al 28 marzo 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-08-02;527~art5 · fonte su Normattiva