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I prezzi, le caratteristiche tipografiche, il sistema di distribuzione, di gestione e di controllo dei contrassegni statali di garanzia di cui all'articolo 3 e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro delle finanze. Tali contrassegni sono distribuiti dalle regioni tramite i propri uffici provinciali. I proventi derivanti dalla vendita dei contrassegni debbono affluire alle tesorerie provinciali con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale. Fino a quando gli uffici di cui al secondo comma non provvederanno alla distribuzione dei contrassegni statali di garanzia, i recipienti contenenti gli agri devono avere una chiusura congegnata in modo tale che, a seguito dell'apertura, essa non risulti piu' integra. La spesa per i contrassegni statali per gli agri, ivi compresa quella per la loro distribuzione, sara' posta a carico dell'apposito capitolo n. 2032 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1982 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, previa modifica della denominazione del capitolo stesso.
Testo in vigore dal 12 agosto 1982 al 15 giugno 1986
