Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88

Art. 2 — Obiettivi generali del piano sanitario nazionale

Sono obiettivi generali del piano sanitario nazionale la razionalizzazione, l'equilibrata distribuzione e l'incremento dell'efficienza dei servizi sanitari sul territorio nazionale. Sulla base delle risorse finanziarie all'uopo destinate in sede di ripartizione del fondo sanitario nazionale, gli obiettivi di cui al comma 1 sono perseguiti attraverso interventi diretti in via prioritaria:

  • a)all'attivazione o al potenziamento dei servizi di prevenzione di utilita' collettiva riguardanti il controllo sanitario dell'ambiente di vita e di lavoro, la vigilanza igienica sugli alimenti, la lotta alle sofisticazioni alimentari;
  • b)al potenziamento dei servizi territoriali di medicina di base, di igiene e sanita' pubblica nonche' dei servizi specialistici ambulatoriali intra ed extraospedalieri, anche per contenere i ricoveri nei limiti propri delle esigenze diagnostiche e curative;
  • c)al potenziamento ed al coordinamento dei servizi di emergenza, con riguardo anche alle esigenze del servizio nazionale di protezione civile;
  • d)alla tutela delle attivita' sportive, relativamente agli aspetti preventivi e terapeutici per la salvaguardia della salute dei giovani nell'eta' formativa;
  • e)all'attivazione e al potenziamento dei servizi sanitari finalizzati alla realizzazione di azioni programmate e di progetti-obiettivo di cui ai commi successivi. Si definisce azione programmata un impegno operativo in uno specifico settore sanitario in cui debba confluire l'attivita' di piu' servizi sanitari le cui competenze sono da considerarsi interdipendenti rispetto al fine proposto. Alle azioni programmate sono riservate risorse a destinazione vincolata nell'ambito del fondo sanitario nazionale. Si definisce progetto-obiettivo un impegno operativo idoneo a fungere da polo di aggregazione di attivita' molteplici delle strutture sanitarie, integrate da servizi socio-assistenziali, al fine di perseguire la tutela socio-sanitaria dei soggetti destinatari del progetto. I progetti-obiettivo sono finanziati in parte con risorse vincolate del fondo sanitario nazionale, in parte con risorse aggiuntive di provenienza diversa da quelle del fondo anzidetto, incluse quelle di competenza delle regioni e degli enti locali.

Testo vigente dal 5 novembre 1985

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 354/2008

    Questione infondata
    31 ottobre 2008

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, della legge 23 ottobre 1985, n. 595 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988), come integrato dagli artt. 2 e 7 del d.m. 3 novembre 1989 e dall'art. 2 del d.m. 13 maggio 1993, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l…

    Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 3 Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88 · Art. 2 Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1985-10-23;595~art2 · fonte su Normattiva