Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88

Art. 3 — Prestazioni erogabili in forma indiretta e prestazioni aggiuntive di assistenza sanitaria

Le prestazioni sanitarie sono erogate, di norma, in forma diretta attraverso le strutture pubbliche o convenzionate. Le leggi regionali e provinciali stabiliscono quali fra dette prestazioni possono essere erogate anche in forma indiretta, nel caso in cui le strutture pubbliche o convenzionate siano nella impossibilita' di erogarle tempestivamente in forma diretta. Le medesime leggi stabiliscono pure le modalita' per accedere alle prestazioni e per ottenere il concorso nella spesa sostenuta. Il concorso nella spesa non puo', comunque, superare il limite massimo della tariffa prevista per la medesima prestazione dalle convenzioni vigenti. Con decreto del Ministro della sanita', sentita il Consiglio sanitario nazionale, previo parere del Consiglio superiore di sanita', sono previsti i criteri di fruizione, in forma indiretta, di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero in favore di cittadini italiani residenti in Italia, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarita' del caso clinico. Con lo stesso decreto sono stabiliti i limiti e le modalita' per il concorso nella spesa relativa a carico dei bilanci delle singole unita' sanitarie locali. Non puo' far carico al fondo sanitario nazionale la concessione di concorsi nelle spese di carattere non strettamente sanitario. Le regioni sono tenute a comunicare al Ministero della sanita', ai fini della pubblicazione nella relazione annuale sullo stato sanitario del Paese, l'ammontare delle erogazioni disposte in materia di assistenza indiretta suddivisa per tipologie di interventi. Prestazioni aggiuntive di assistenza sanitaria possono essere deliberate dalle regioni o dalle province autonome nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 25, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

Testo vigente dal 5 novembre 1985

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 354/2008

    Questione infondata
    31 ottobre 2008

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, come integrato dagli artt. 2 e 7 del d.m. 3 novembre 1989 e dall'art. 2 del d.m. 13 maggio 1993, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui non è applicabile alle ipotesi di prestazioni sanitarie ottenute presso strutture estere diverse dai centri di altissima specializzazione, nei casi in cui tali prestazioni siano l'unica possibilità per evitare un danno grave e irreversibile alla salute. Posto che l'articolo 32, comma primo, della Costituzione «garantisce cure gratuite agli indigenti» e che, per costoro, l'insufficienza delle condizioni economiche, unitamente alla mancata previsione del diritto di ottenere il rimborso delle spese necessarie, potrebbe determinare l'impossibilità di procurarsi le indispensabili prestazioni sanitarie e risolversi, quindi, in un pregiudizio diretto e immediato del diritto alla salute, non può essere affermato in modo assoluto il principio secondo il quale, in caso di gravità della malattia e di urgenza dell'intervento terapeutico, il costo di quest'ultimo deve essere rimborsato pure a coloro che non si trovino in una condizione di indigenza anche in senso relativo. - In relazione all'illegittimità costituzionale degli articoli 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 1 e 2 del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 618, nella parte in cui, a favore dei cittadini italiani che si trovano temporaneamente all'estero, non appartengano alle categorie indicate nell'art. 2 del medesimo decreto e versano in disagiate condizioni economiche, non prevedono forme di assistenza sanitaria gratuita da stabilirsi dal legislatore, v. la citata sentenza n. 309 del 1999. - Sul rapporto tra tutela della salute e risorse finanziarie disponibili v., oltre alla citata sentenza n. 309 del 1999, le sentenze n. 455 del 1990; n. 267 del 1998; n. 509 del 2000; n. 252 del 2001; n. 432 del 2005.

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  • Ordinanza n. 78/1996

    Questione inammissibile
    15 marzo 1996

    Manifesta inammissibilità della questione, in quanto diretta ad ottenere una sentenza di tipo additivo pur in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata. Ciò, in quanto la richiesta del giudice 'a quò, ove accolta, imporrebbe di definire condizioni, limiti e modalità di una ipotesi nuova di assistenza indiretta da dispensare all'estero, aspetti rispetto ai quali non è possibile individuare un'unica soluzione, ma che dovrebbero formare oggetto di scelte riservate alla discrezionalità del legislatore. - V., altresì, S. n. 992/1988 e O. n. 19/1992. red.: G. Leo

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  • Ordinanza n. 19/1992

    Questione inammissibile
    24 gennaio 1992

    La questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, L. 23 ottobre 1985, n. 595 - impugnato "nella parte in cui omette di vincolare le Regioni a fornire positivamente le prestazioni terapeutiche, ove necessarie, anche in forma di rimborso qualora esse non siano, o non siano ancora, erogabili in forma diretta o convenzionata" - va dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza e perché diretta ad ottenere una sentenza di tipo additivo pur in assenza di una soluzione obbligata. Ciò in quanto, per l'un verso, la possibilità del rimborso chiesto nel giudizio 'a quò si collega, comunque, alla necessità di un successivo intervento normativo regionale, volto a disciplinare le modalità di accesso alla prestazione terapeutica e al rimborso (totale o parziale) della spesa sostenuta; per l'altro verso, la previsione di tali modalità postula scelte riservate alla discrezionalità del legislatore regionale. (Manifesta inammissibilità della questione sollevata in riferimento all'art. 32 Cost.). - nella stessa materia, v. anche S. n. 992/1988 (richiamata dal giudice 'a quò).

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1985-10-23;595~art3 · fonte su Normattiva