Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili

Art. 3 — Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di pratica dello sport da parte delle persone disabili

All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, dopo le parole: «nonche' la promozione della massima diffusione della pratica sportiva,» sono inserite le seguenti: «sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, per i disabili,». Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e' inserito il seguente: «Art. 12-bis (Promozione dello sport dei disabili). - 1. Il CONI si impegna presso il CIO, presso ogni organo istituzionale competente in materia di sport e presso le federazioni sportive nazionali, affinche':

  • a)sia promosso e sviluppato, con risorse adeguate, nell'ambito di tali strutture, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, lo sport dei disabili;
  • b)alle Paraolimpiadi, sia riconosciuto agli atleti disabili lo stesso trattamento premiale ed economico che viene riconosciuto agli atleti normodotati alle Olimpiadi;
  • c)sia riconosciuto agli atleti guida di atleti disabili il diritto di accompagnarli sul podio in occasione delle premiazioni».

Testo vigente dal 25 luglio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-07-15;189~art3 · fonte su Normattiva