Le associazioni venatorie sono libere. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purche' posseggano i seguenti requisiti:

  • a)abbiano finalita' ricreative, formative e tecnico-venatorie;
  • b)abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici;
  • c)dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento. Le associazioni di cui al comma 2 sono riconosciute con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Comitato tecnico faunistico- venatorio nazionale. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali (Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggina, Associazione italiana della caccia - Italcaccia) gia' riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 86 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, come sostituito dall'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799. Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Testo vigente dal 25 febbraio 1992

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 190/2011

    Ha colpito questo articolo
    15 giugno 2011

    riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 21 settembre 2010, n. 16, recante «Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2010/2011, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi)»; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge regionale…

    Art. 4 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio · Art. 34 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

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  • Sentenza n. 266/2010

    Ha colpito questo articolo
    22 luglio 2010

    riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 6 agosto 2009, n. 19 [Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2009/2010 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi)]; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Toscana 1…

    Art. 4 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio · Art. 34 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

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  • Ordinanza n. 36/2008

    Altra decisione
    21 febbraio 2008

    ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2008. F.to: Franco BILE, Presidente Maria Rita SAULLE, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 21 febbraio 2008. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAO…

    Art. 11 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio · Art. 34 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio · Art. 5 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio · Art. 21 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1992-02-11;157~art34 · fonte su Normattiva