Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
- Art. 1 — Fauna selvatica
- Art. 2 — Oggetto della tutela
- Art. 3 — Divieto di uccellagione
- Art. 4 — Cattura temporanea e inanellamento
- Art. 5 — Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi
- Art. 6 — Tassidermia
- Art. 7 — Istituto nazionale per la fauna selvatica
- Art. 8 — (Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)
- Art. 9 — Funzioni amministrative
- Art. 10 — Piani faunistico-venatori
- Art. 11 — Zona faunistica delle Alpi
- Art. 12 — Esercizio dell'attività venatoria
- Art. 13 — Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria
- Art. 14 — Gestione programmata della caccia
- Art. 15 — Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia
- Art. 16 — Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie
- Art. 17 — Allevamenti
- Art. 18 — Specie cacciabili e periodi di attività venatoria
- Art. 19 — Controllo della fauna selvatica
- Art. 19-bis — Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE)
- Art. 19-ter — Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica
- Art. 20 — Introduzione di fauna selvatica dall'estero
- Art. 21 — Divieti
- Art. 22 — Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio
- Art. 23 — Tasse di concessione regionale
- Art. 24 — Fondo presso il Ministero del tesoro
- Art. 25 — Fondo di garanzia per le vittime della caccia
- Art. 26 — Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria
- Art. 27 — Vigilanza venatoria
- Art. 28 — Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria
- Art. 29 — Agenti dipendenti degli enti locali
- Art. 30 — Sanzioni penali
- Art. 31 — Sanzioni amministrative
- Art. 32 — Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio
- Art. 33 — Rapporti sull'attività di vigilanza
- Art. 34 — Associazioni venatorie
- Art. 35 — Relazione sullo stato di attuazione della legge
- Art. 36 — Disposizioni transitorie
- Art. 37 — Disposizioni finali