Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

Art. 35 — Relazione sullo stato di attuazione della legge

Al termine dell'annata venatoria 1994-1995 le regioni trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sull'attuazione della presente legge. Sulla base delle relazioni di cui al comma 1, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge.

Testo vigente dal 25 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-11;157~art35 · fonte su Normattiva