Nulla e' innovato alla organizzazione e al funzionamento delle societa', istituzioni ed opere a favore dei minorati nell'udito e nella favella, comunque denominate e da chiunque fondate e gestite, siano o non giuridicamente riconosciute, che si propongono la protezione e l'assistenza dei detti minorati; l'Ente nazionale esercita nei loro confronti l'attivita' prevista da questa legge e dal regolamento, ferma restando la competenza degli organi di controllo e di tutela nei confronti delle pubblicate istituzioni di assistenza e beneficenza per sordomuti di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed alle leggi successive.

Testo vigente dal 9 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-21;698~art4 · fonte del testo