L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno, che ne approva i bilanci. Con regolamento da adottarsi su proposta di detto Ministero, saranno stabilite le norme secondo le quali il Ministero dell'interno esercita sull'Ente i poteri di vigilanza. Con lo stesso regolamento sara' provveduto a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente. Il Consiglio amministrativo dell'Ente nazionale e' elettivo fra i soci, secondo le disposizioni stabilite nel regolamento dell'Ente; a norma delle medesime disposizioni e' costituito il Consiglio dei revisori.

Testo vigente dal 9 settembre 1950

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-08-21;698~art3 · fonte del testo