L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti provvede alla propria attivita':

  • 1)con la rendita delle attivita' patrimoniali provenienti da legati, donazioni, oblazioni, sovvenzioni disposti a favore dell'Ente;
  • 2)con i beni che potranno ad esso pervenire in conseguenza di eventuali riforme e soppressioni di Istituti pubblici costituiti a favore dei sordomuti;
  • 3)con le contribuzioni dei soci;
  • 4)con le eventuali entrate straordinarie. Si intendono fatte a favore dell'Ente le disposizioni testamentarie che siano espresse genericamente a favore dei sordomuti, senza destinazione specifica ovvero senza designazione di un ente o di un istituto beneficiario.

Testo vigente dal 9 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-21;698~art5 · fonte del testo