L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti provvede alla propria attivita':
- 1)con la rendita delle attivita' patrimoniali provenienti da legati, donazioni, oblazioni, sovvenzioni disposti a favore dell'Ente;
- 2)con i beni che potranno ad esso pervenire in conseguenza di eventuali riforme e soppressioni di Istituti pubblici costituiti a favore dei sordomuti;
- 3)con le contribuzioni dei soci;
- 4)con le eventuali entrate straordinarie. Si intendono fatte a favore dell'Ente le disposizioni testamentarie che siano espresse genericamente a favore dei sordomuti, senza destinazione specifica ovvero senza designazione di un ente o di un istituto beneficiario.
Testo vigente dal 9 settembre 1950
