A carico del Ministero dell'interno, sui fondi stanziati per sussidiare gli Istituti di pubblica beneficenza, e' assegnato all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti un contributo straordinario di 24 milioni, da erogarsi in due rate uguali nell'esercizio 1949-50 ed in quello successivo. L'impiego di detta somma destinata esclusivamente all'assistenza dei sordomuti avra' luogo su un piano di erogazione che l'Ente sottoporra' all'approvazione preventiva del Ministero dell'interno.

Testo vigente dal 9 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-21;698~art6 · fonte del testo