Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 18 novembre 1964 al 22 dicembre 2008. 175 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Per effettuare il trasporto su strada delle merci indicate nell'allegato 1 del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, le imprese di trasporto debbono pubblicare, in conformita' alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, i prezzi e le condizioni che esse intendono applicare per i trasporti delle merci medesime all'interno della Comunita'. Ai fini della pubblicazione di cui al precedente comma, i listini dei prezzi e delle condizioni di trasporto, debitamente datati e firmati, debbono essere affissi in un locale della impresa accessibile al pubblico e simultaneamente comunicati alla sede provinciale dell'Ente autotrasporti merci - E.A.M. - nel cui ambito territoriale trovasi la sede dell'impresa. Per l'assunzione di carico fuori sede, un esemplare del listino dei prezzi e delle condizioni di trasporto deve essere recato a bordo del veicolo. Lo stesso obbligo incombe alle imprese le quali non dispongano di locali idonei per l'affissione. Sono esclusi dall'obbligo della pubblicazione i prezzi e le condizioni di trasporto per spedizioni non superiori a 5 tonnellate su distanze inferiori ai 50 chilometri.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1964-11-03;1170~art1 · fonte del testo