Art. 1 — Destinazione del quattro per mille dell'IRPEF al finanziamento della politica
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All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, nonche' della presentazione dei modelli 101 e 102, ciascun contribuente puo' destinare una quota pari allo 0,4 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento dei movimenti e partiti politici. Il Ministro delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui sono stabiliti i criteri, i termini e le modalita' per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, assicurando la tempestivita' ed economicita' di gestione, nonche' la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legilativi qui trascritti.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1997 al 5 giugno 1999
