[1]Patrimonio culturale

[2]1. La Repubblica e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» s'impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale della Chiesa d'Inghilterra e dei soggetti di cui all'articolo 8, anche eventualmente istituendo, senza oneri per lo Stato, a tal fine un'apposita Commissione mista.

Testo vigente dal 20 gennaio 2022

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urn:nir:stato:legge:2021-12-29;240~allegato-art10 · fonte su Normattiva