La Repubblica e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » s'impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale della Chiesa d'Inghilterra e dei soggetti di cui all'articolo 9, eventualmente anche istituendo a tal fine, senza oneri per lo Stato, un'apposita Commissione mista.

Testo vigente dal 20 gennaio 2022

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urn:nir:stato:legge:2021-12-29;240~art11 · fonte su Normattiva