Gli assegni corrisposti dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », dalle cappellanie e dalle congregazioni per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto di cui all'articolo 3 sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente. L'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », le cappellanie e le congregazioni provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia. L'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », le cappellanie e le congregazioni provvedono altresi', per i ministri di culto che vi siano tenuti, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Testo vigente dal 20 gennaio 2022

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urn:nir:stato:legge:2021-12-29;240~art17 · fonte su Normattiva