Ove una delle parti ravvisi l'opportunita' di apportare modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procede con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » con lo Stato, sono promosse previamente, in conformita' all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Testo vigente dal 20 gennaio 2022

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urn:nir:stato:legge:2021-12-29;240~art20 · fonte su Normattiva