Art. 20 — Ulteriori intese
Ove una delle parti ravvisi l'opportunita' di apportare modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procede con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » con lo Stato, sono promosse previamente, in conformita' all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.
Testo vigente dal 20 gennaio 2022
