Ove una delle parti ravvisasse l'opportunita' di apportare modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procedera' con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti della Diocesi con lo Stato, sono promosse previamente le intese del caso, in conformita' all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Testo vigente dal 17 luglio 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2026-07-08;126~art26 · fonte su Normattiva