Art. 26 — Ulteriori intese
Ove una delle parti ravvisasse l'opportunita' di apportare modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procedera' con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti della Diocesi con lo Stato, sono promosse previamente le intese del caso, in conformita' all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
Testo vigente dal 17 luglio 2026
