[1]Ulteriori intese

[2]1. Ove una delle parti ravvisasse l'opportunita' di apportare modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procedera' con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione. 2. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti della Diocesi con lo Stato, saranno promosse previamente, in conformita' all'articolo 8, comma terzo, della Costituzione, le intese del caso.

Testo vigente dal 17 luglio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-07-08;126~allegato-art25 · fonte su Normattiva