[1]Riconoscimento dei titoli di formazione teologica

[2]1. L'art. 11 dell'intesa stipulata il 4 aprile 2007 e' sostituito dal seguente: «1. Sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in teologia e scienze bibliche e teologiche rilasciati da Istituti con personalita' giuridica della Chiesa Apostolica in Italia operanti sul territorio italiano a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado. 2. I regolamenti vigenti presso gli Istituti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca. 3. Gli studenti degli Istituti possono usufruire, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi rinvii accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata. 4. La gestione e il regolamento degli Istituti, nonche' la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti della Chiesa Apostolica in Italia, e a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.».

Testo vigente dal 22 maggio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-05-07;87~allegato-art4 · fonte su Normattiva