Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si puo' procedere alla revisione dell'importo deducibile ed alla valutazione della quota IRPEF di cui agli articoli 17 e 18, ad opera di un'apposita Commissione paritetica nominata dall'autorita' governativa e dall'IBISG.

Testo vigente dal 15 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-06-28;130~art19 · fonte su Normattiva