Art. 21 — Beni culturali
La Repubblica e l'IBISG si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale dell'Istituto e dei soggetti di cui all'articolo 11, eventualmente anche istituendo a tal fine un'apposita Commissione mista.
Testo vigente dal 15 luglio 2016
