Art. 20 (Intesa tra la Repubblica Italiana e l'istituto Buddista Italiano Soka Gakkai)
[1]Beni culturali
[2]1. La Repubblica e l'IBISG si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale dell'Istituto e dei soggetti di cui all'articolo 10, eventualmente anche istituendo a tal fine un'apposita Commissione mista.
Testo vigente dal 15 luglio 2016
