Art. 5 (Intesa tra la Repubblica Italiana e l'istituto Buddista Italiano Soka Gakkai)
[1]Insegnamento religioso nelle scuole
[2]1. La Repubblica, nel garantire la liberta' di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto e' esercitato ai sensi delle leggi dello Stato degli alunni e da coloro cui compete la potesta' su di essi. 2. L'IBISG fruisce delle possibilita' alleate dalla legislazione vigente per rispondere alle richieste provenienti dagli alunni e dalle loro famiglie in ordine alla conoscenza e allo studio della dottrina religiosa della Soka Gakkai. 3. Gli oneri finanziari derivanti dai commi 1 e 2 sono comunque a carico dell'IBISG.
Testo vigente dal 15 luglio 2016
