Art. 7 — Insegnamento religioso nelle scuole
Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento e' impartito nel rispetto della liberta' di coscienza e della pari dignita', senza distinzione di religione. E' esclusa qualsiasi ingerenza sull'educazione religiosa degli alunni ortodossi appartenenti alla Diocesi. La Repubblica riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto e' esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni stessi o da coloro cui compete la responsabilita' su di essi. Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di cui al comma 2, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalita' che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento delle discipline del curricolo. In ogni caso non possono essere richiesti ai detti alunni atti di culto o pratiche religiose. La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dalla Diocesi il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attivita', da svolgere in orario extrascolastico, si inserisce nell'ambito di quelle extracurricolari determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della propria autonomia, secondo modalita' concordate dalla Diocesi con le medesime istituzioni. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del comma 4 sono a carico della Diocesi.
Testo vigente dal 17 luglio 2026
