Art. 20 (Allegato Intesa fra Repubblica italiana e Unione italiana delle Chiese avventiste del 7° giorno)
Altri enti costituiti nell'ambito delle Chiese cristiane avventiste, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato. Il fine di religione o di culto e' accertato di volta in volta in conformita' alle disposizioni dell'articolo 21.
Testo vigente dal 2 dicembre 1988
