Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno
Art. 21 (Allegato Intesa fra Repubblica italiana e Unione italiana delle Chiese avventiste del 7° giorno)
Agli effetti leggi civili si considerano comunque:
- a)attivita' di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e di evangelizzazione, all'educazione cristiana;
- b)attivita' diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficienza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attivita' commerciali o a scopo di lucro.
Testo vigente dal 2 dicembre 1988
