Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno

Art. 21 (Allegato Intesa fra Repubblica italiana e Unione italiana delle Chiese avventiste del 7° giorno)

Agli effetti leggi civili si considerano comunque:

  • a)attivita' di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e di evangelizzazione, all'educazione cristiana;
  • b)attivita' diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficienza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attivita' commerciali o a scopo di lucro.

Testo vigente dal 2 dicembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;516~allegato-intesa-fra-repubblica-italiana-e-unione-italiana-de-art21 · fonte su Normattiva