Art. 19 (Allegato Intesa fra Repubblica italiana e Unione italiana delle Chiese avventiste del 7° giorno)
I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio dell'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e assegnati agli enti di cui all'articolo 18 e gli altri atti e adempimenti relativi, necessaria a norma di legge, effettuati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, sono esenti da ogni tributo e onere.
Testo vigente dal 2 dicembre 1988
