Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno

Art. 19 (Allegato Intesa fra Repubblica italiana e Unione italiana delle Chiese avventiste del 7° giorno)

I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio dell'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e assegnati agli enti di cui all'articolo 18 e gli altri atti e adempimenti relativi, necessaria a norma di legge, effettuati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, sono esenti da ogni tributo e onere.

Testo vigente dal 2 dicembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;516~allegato-intesa-fra-repubblica-italiana-e-unione-italiana-de-art19 · fonte su Normattiva