Art. 35 (Allegato Intesa fra Repubblica italiana e Unione italiana delle Chiese avventiste del 7° giorno)
Le autorita' competenti, nell'emanare le norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.
Testo vigente dal 2 dicembre 1988
