Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane
Art. 32
1. Le autorita' competenti, nell'emanare norme di attuazione della presente legge, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dall'Unione e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.
Testo vigente dal 23 marzo 1989
