Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno

Art. 34 (Allegato Intesa fra Repubblica italiana e Unione italiana delle Chiese avventiste del 7° giorno)

L'Unione delle Chiese cristiane avventiste trasmette annualmente al Ministero dell'interno un rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 30 e 31 e ne diffonde adeguata informazione. Tale rendiconto deve comunque precisare:

  • a)il numero dei ministri di culto e dei missionari a cui e' stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali e' stata assicurata un'integrazione;
  • b)l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 30 destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari, nonche' l'ammontare delle ritenute fiscali e dei versamenti assistenziali e previdenziali operati ai sensi dell'articolo 33;
  • c)gli interventi operati per le altre finalita' previste agli articoli 30 e 31.

Testo vigente dal 2 dicembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;516~allegato-intesa-fra-repubblica-italiana-e-unione-italiana-de-art34 · fonte su Normattiva