La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralista della scuola, assicura agli incaricati designati dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tali attivita' si inseriscono nell'ambito delle attivita' culturali previste dall'ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono comunque a carico dell'Unione.

Testo vigente dal 2 dicembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;516~art12 · fonte su Normattiva