Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno

Art. 37 (Allegato Intesa fra Repubblica italiana e Unione italiana delle Chiese avventiste del 7° giorno)

Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunita' di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procedera' con la stipulazione di un nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. La disposizione di cui all'articolo 12 potra' essere sottoposta a nuovo esame, su richiesta dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, anche prima della scadenza del termine di cui al primo comma. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti delle Chiese facenti parte dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste con lo Stato verranno promosse previamente, in conformita' all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Testo vigente dal 2 dicembre 1988

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-11-22;516~allegato-intesa-fra-repubblica-italiana-e-unione-italiana-de-art37 · fonte su Normattiva