Art. 37 (Allegato Intesa fra Repubblica italiana e Unione italiana delle Chiese avventiste del 7° giorno)
Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunita' di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procedera' con la stipulazione di un nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. La disposizione di cui all'articolo 12 potra' essere sottoposta a nuovo esame, su richiesta dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, anche prima della scadenza del termine di cui al primo comma. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti delle Chiese facenti parte dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste con lo Stato verranno promosse previamente, in conformita' all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.
Testo vigente dal 2 dicembre 1988
