Gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto e dei missionari di cui all'articolo 4 sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente. L'Unione provvede ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia. I missionari di cui al comma 1 sono equiparati ai fini assistenziali e previdenziali ai ministri di culto. L'Unione provvede altresi', per i ministri di culto e per i missionari che vi siano tenuti, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.
Testo vigente dal 2 dicembre 1988
