Gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto e dei missionari di cui all'articolo 4 sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente. L'Unione provvede ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia. I missionari di cui al comma 1 sono equiparati ai fini assistenziali e previdenziali ai ministri di culto. L'Unione provvede altresi', per i ministri di culto e per i missionari che vi siano tenuti, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Testo vigente dal 2 dicembre 1988

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-11-22;516~art32 · fonte su Normattiva