Art. 21 (Allegato Intesa tra Repubblica italiana e Sacra Arcidioecesi ortodossa) — Assegni ai ministri di culto
1. Gli assegni corrisposti dall'Arcidiocesi per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto di cui all'articolo 2 sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente. 2. L'Arcidiocesi provvede ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia. 3. L'Arcidiocesi provvede altresi' per i ministri di culto che vi siano tenuti al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.
Testo vigente dal 7 agosto 2012
