Art. 33 (Allegato Intesa fra Repubblica italiana e Unione italiana delle Chiese avventiste del 7° giorno)
Gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto e dei missionari di cui all'articolo 13 sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente. L'Unione provvede ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia. I missionari di cui al primo comma sono equiparati ai fini assistenziali e previdenziali ai ministri di culto. L'Unione provvede altresi', per i ministri di culto e per i missionari che vi siano tenuti, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.
Testo vigente dal 2 dicembre 1988
