Modalita' per il riconoscimento Possono essere riconosciuti come enti di religione quelli costituiti in ente nell'ambito dell'UII, aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, beneficenza e assistenza. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente di cui si chiede il riconoscimento della personalita' giuridica ai fini di cui al comma 1 sulla base della documentazione prodotta dall'UII. Il fine di religione o di culto e' accertato di volta in volta in conformita' delle disposizioni dell'articolo 11. Il riconoscimento e' concesso con decreto del Ministro dell'interno. L'UII e gli enti riconosciuti ai sensi del presente articolo assumono la qualifica di enti religiosi induisti civilmente riconosciuti.

Testo vigente dal 17 gennaio 2013

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2012-12-31;246~art13 · fonte su Normattiva