Attivita' di religione o di culto Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

  • a)attivita' di religione o di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, di monaci e di monache, di catechisti, a scopi missionari e di evangelizzazione e all'educazione cristiana;
  • b)attivita' diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e in ogni caso le attivita' commerciali o a scopo di lucro.

Testo vigente dal 17 luglio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-07-08;126~art15 · fonte su Normattiva