Agli effetti tributari gli enti della Diocesi, civilmente riconosciuti, aventi fini di religione o di culto, come pure le attivita' dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fini di beneficenza o di istruzione. Gli enti della Diocesi, civilmente riconosciuti, possono svolgere attivita' diverse da quelle di religione o di culto. Le attivita' diverse da quelle di religione o di culto, eventualmente svolte dagli enti di cui ai commi 1 e 2, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e delle finalita' degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attivita' e al regime tributario previsto per le medesime.

Testo vigente dal 17 luglio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-07-08;126~art16 · fonte su Normattiva