[1]Attivita' di religione o di culto

[2]1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

  • a)attivita' di religione o di culto, quelle dirette alle pratiche meditative, alle iniziazioni, alle ordinazioni religiose, alle cerimonie religiose, alla lettura e commento dei testi sacri (Veda, Purana, Agama, Itihasa, Sastra), all'assistenza spirituale, ai ritiri spirituali, alla formazione monastica e laica dei ministri di culto;
  • b)attivita' diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attivita' commerciali o comunque aventi scopo di lucro.

Testo vigente dal 17 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2012-12-31;246~intesa-tra-la-repubblica-italiana-e-l-uii-art10 · fonte su Normattiva