Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha
Art. 10 (Intesa tra la Repubblica Italiana e l'UII)
[1]Attivita' di religione o di culto
[2]1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
- a)attivita' di religione o di culto, quelle dirette alle pratiche meditative, alle iniziazioni, alle ordinazioni religiose, alle cerimonie religiose, alla lettura e commento dei testi sacri (Veda, Purana, Agama, Itihasa, Sastra), all'assistenza spirituale, ai ritiri spirituali, alla formazione monastica e laica dei ministri di culto;
- b)attivita' diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attivita' commerciali o comunque aventi scopo di lucro.
Testo vigente dal 17 gennaio 2013
